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Art. 2738

Efficacia

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito [Codice di procedura civile 238], l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso [Codice di procedura civile 395].

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento [c.p. 371]. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento [c.p. 150, 151, 152, 157, 198].

In caso di litisconsorzio necessario [Codice civile 2733; Codice di procedura civile 102, 784], il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice [Codice civile 1305].

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