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Art. 2739

Oggetto

Il giuramento non può essere deferito o riferito [Codice civile 2737] per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre [Codice civile 1966], né sopra un fatto illecito [Codice civile 2043] o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta [Codice civile 1350], né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso [Codice civile 2700, 2736, n. 2, 2960].

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l’oggetto non sia comune a entrambe le parti.

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