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Capo VI – Delle sostituzioni

Sezione I – Della sostituzione ordinaria

Art. 688

Casi di sostituzione ordinaria

Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità [Codice civile 70, 72, 463, 467, 523, 642, 674].

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà [Codice civile 675, 795].

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Art. 689

Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

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Art. 690

Obblighi dei sostituiti

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti [Codice civile 647], a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale [Codice civile 676].

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Art. 691

Sostituzione ordinaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati [Codice civile 649].

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Sezione II – Della sostituzione fedecommissaria

Art. 692

Sostituzione fedecommissaria

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire [Codice civile 694] alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È  anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

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Art. 693

Diritti e obblighi dell’istituito

L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario [Codice civile 981].

[Se l’istituito trascura di osservare i propri obblighi, l’autorità giudiziaria può nominare, anche d’ufficio, un amministratore.]

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Art. 694

Alienazione dei beni

L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie [Codice civile 692; Codice di procedura civile 747, 748].

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Art. 695

Diritti dei creditori personali dell’istituito

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione [Codice civile 820].

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Art. 696

Devoluzione al sostituito

L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.

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Art. 697

Sostituzione fedecommissaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati [Codice civile 649].

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Art. 698

Usufrutto successivo

La disposizione, con la quale è lasciato a più persone [Codice civile 678] successivamente l’usufrutto [Codice civile 796, 978, 979], una rendita [Codice civile 1872] o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

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Art. 699

Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie [Codice civile 28, 631, 795]. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita [Codice civile 1865, 1879].

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