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Art. 688

Casi di sostituzione ordinaria

Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità [Codice civile 70, 72, 463, 467, 523, 642, 674].

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà [Codice civile 675, 795].

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