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Art. 698

Usufrutto successivo

La disposizione, con la quale è lasciato a più persone [Codice civile 678] successivamente l’usufrutto [Codice civile 796, 978, 979], una rendita [Codice civile 1872] o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

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