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Capo VII – Del contratto per persona da nominare

Art. 1401

Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [Codice civile 1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso [Codice civile 1404; Codice di procedura civile 583].

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Art. 1402

Termine e modalità della dichiarazione di nomina

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto [Codice civile 1401, 1403], se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione [Codice civile 1399] della persona nominata o se non esiste una procura [Codice civile 1387] anteriore al contratto [Codice civile 1405].

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Art. 1403

 Forme e pubblicità

La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge [Codice civile 1350, n. 2, 1392, 1399, 1402, 2806].

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità [Codice civile 2643], deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

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Art. 1404

Effetti della dichiarazione di nomina

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato [Codice civile 1399, 1401, 1405].

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Art. 1405

Effetti della mancata dichiarazione di nomina

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari [Codice civile 1402, 1404, 1762].

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