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Art. 1403

 Forme e pubblicità

La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge [Codice civile 1350, n. 2, 1392, 1399, 1402, 2806].

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità [Codice civile 2643], deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

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