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Art. 1401

Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [Codice civile 1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso [Codice civile 1404; Codice di procedura civile 583].

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