Capo VIII – Della cessione del contratto
Nozione
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta [Codice civile 1180, 1260, 1410, 1594, 1918, 2558; Codice della navigazione 46].
Leggi il commento ->
Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace [Codice civile 1408] nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata [Codice civile 1264].
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante [Codice civile 1889, 1918, 2008, 2011].
Leggi il commento ->
Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo [Codice civile 1407].
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte [Codice civile 1267].
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Leggi il commento ->
Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione [Codice civile 1271, 1272, 1273, 1413].
Leggi il commento ->
Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente [Codice civile 1406] è tenuto a garantire la validità del contratto [Codice civile 1266].
Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore [Codice civile 1936, 1944, 1949] per le obbligazioni del contraente ceduto [Codice civile 1267].
Leggi il commento ->