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Capo VIII – Della cessione del contratto

Art. 1406

Nozione

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta [Codice civile 1180, 1260, 1410, 1594, 1918, 2558; Codice della navigazione 46].

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Art. 1407

Forma

Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace [Codice civile 1408] nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata [Codice civile 1264].

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all’ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante [Codice civile 1889, 1918, 2008, 2011].

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Art. 1408

Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo [Codice civile 1407].

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte [Codice civile 1267].

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

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Art. 1409

Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione [Codice civile 1271, 1272, 1273, 1413].

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Art. 1410

Rapporti fra cedente e cessionario

Il cedente [Codice civile 1406] è tenuto a garantire la validità del contratto [Codice civile 1266].

Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore [Codice civile 1936, 1944, 1949] per le obbligazioni del contraente ceduto [Codice civile 1267].

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