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Art. 1406

Nozione

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta [Codice civile 1180, 1260, 1410, 1594, 1918, 2558; Codice della navigazione 46].

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