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Art. 1410

Rapporti fra cedente e cessionario

Il cedente [Codice civile 1406] è tenuto a garantire la validità del contratto [Codice civile 1266].

Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore [Codice civile 1936, 1944, 1949] per le obbligazioni del contraente ceduto [Codice civile 1267].

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