x

x

Capo XI – Delle società costituite all’estero

Art. 2507

Rapporti con il diritto comunitario

L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai princìpi dell’ordinamento delle Comunità europee.

Leggi il commento ->
Art. 2508

Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

Le società costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all’estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la subordinano all’osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all’estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall’articolo 2250; devono essere altresì indicati l’ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

Leggi il commento ->
Art. 2509

Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

Le società costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni [Codice civile 2325], per ciò che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori [Codice civile 2188, 2392, 2394, 2394-bis].

Leggi il commento ->
Art. 2509-bis

Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità

Fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente [Codice civile 1292] per le obbligazioni sociali [Codice civile 29, 33, 38, 41, 2297, 2317, 2331, 2615].

Leggi il commento ->
Art. 2510

Società con prevalenti interessi stranieri

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri [Codice della navigazione 143, 751].

Leggi il commento ->