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Art. 2509

Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

Le società costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni [Codice civile 2325], per ciò che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori [Codice civile 2188, 2392, 2394, 2394-bis].

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