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Art. 2509-bis

Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità

Fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente [Codice civile 1292] per le obbligazioni sociali [Codice civile 29, 33, 38, 41, 2297, 2317, 2331, 2615].

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