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Capo XXIII – Del mandato di credito

Art. 1958

Effetti del mandato di credito

Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro [Codice civile 1938, 1956].

Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi [Codice civile 1959], ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte [Codice civile 1723, 1725].

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Art. 1959

Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo [Codice civile 1461].

Si applica inoltre la disposizione dell’articolo 1956.

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