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Art. 1958

Effetti del mandato di credito

Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro [Codice civile 1938, 1956].

Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi [Codice civile 1959], ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte [Codice civile 1723, 1725].

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