Art. 1959
Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo [Codice civile 1461].
Si applica inoltre la disposizione dell’articolo 1956.
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