Capo XXV – Della transazione
Nozione
La transazione [Codice civile 764] è il contratto [Codice civile 1350, n. 12, 2643, n. 13] col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite [Codice civile 1966] che può sorgere tra loro [Codice civile 1304, 2684, n. 4].
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti [Codice civile 1976].
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Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite [Codice civile 375, n. 4, 2393].
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [Codice civile 320, 2113, 2937].
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Prova
La transazione deve essere provata per iscritto [Codice civile 2702, 2725], fermo il disposto del n. 12 dell’articolo 1350 [Codice civile 2643, n. 13].
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Transazione sulla falsità di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, n. 5, 221].
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Errore di diritto
La transazione non può essere annullata per errore di diritto [Codice civile 1429, n. 4] relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.
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Lesione
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione [Codice civile 764, 1448].
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Transazione su pretesa temeraria
Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione [Codice civile 1425; Codice di procedura civile 96].
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Transazione su un titolo nullo
È nulla la transazione relativa a un contratto illecito [Codice civile 1343, 1346], ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo [Codice civile 1418].
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento [Codice civile 1429, n. 1, 1441] di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo [Codice civile 1423].
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Annullabilità per falsità di documenti
È annullabile [Codice civile 1425, 1427, 1441] la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi [Codice di procedura civile 395, n. 2].
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Annullabilità per cosa giudicata
È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato [Codice civile 2909; Codice di procedura civile 324], della quale le parti o una di esse non avevano notizia [Codice di procedura civile 395, n. 5].
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Annullabilità per scoperta di documenti
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse [Codice civile 1441] venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte [Codice civile 1439].
La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto [Codice di procedura civile 395, n. 3].
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Risoluzione della transazione per inadempimento
La risoluzione della transazione per inadempimento [Codice civile 1453] non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione [Codice civile 1230, 1965], salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
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