x

x

Art. 1973

Annullabilità per falsità di documenti

È annullabile [Codice civile 1425, 1427, 1441] la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi [Codice di procedura civile 395, n. 2].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.