Art. 1967
Prova
La transazione deve essere provata per iscritto [Codice civile 2702, 2725], fermo il disposto del n. 12 dell’articolo 1350 [Codice civile 2643, n. 13].
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Prova
La transazione deve essere provata per iscritto [Codice civile 2702, 2725], fermo il disposto del n. 12 dell’articolo 1350 [Codice civile 2643, n. 13].