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TITOLO III – Del domicilio e della residenza

Art. 43

Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [Codice civile 45, 46 , 94, 343; Codice di procedura civile 139].

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [Codice civile 44, 144; Codice di procedura civile 18].

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Art. 44

Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 31].

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza [Codice civile 43] e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

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Art. 45

Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore [Codice civile 343; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 51]. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L’interdetto ha il domicilio del tutore [Codice civile 424].

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Art. 46

Sede delle persone giuridiche

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche [Codice civile 11, 12, 13] si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [Codice civile 16, 33; Codice di procedura civile 19, 145].

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’articolo 16 o la sede risultante dal registro [Codice civile 33] è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima [Codice civile 34].

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Art. 47

Elezione di domicilio

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [Codice di procedura civile 30, 139, 141, 170, 366, 480, 543].

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [Codice civile 1350, n. 13].

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