x

x

Art. 45

Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore [Codice civile 343; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 51]. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L’interdetto ha il domicilio del tutore [Codice civile 424].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.