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Art. 46

Sede delle persone giuridiche

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche [Codice civile 11, 12, 13] si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [Codice civile 16, 33; Codice di procedura civile 19, 145].

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’articolo 16 o la sede risultante dal registro [Codice civile 33] è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima [Codice civile 34].

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