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TITOLO III – Della superficie

Art. 952

Costituzione del diritto di superficie

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà [Codice civile 934, 953, 954, 955, 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 3, 2812].

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo [Codice civile 956].

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Art. 953

Costituzione a tempo determinato

Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione [Codice civile 934].

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Art. 954

Estinzione del diritto di superficie

L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’articolo 2816.

I contratti di locazione [Codice civile 1571], che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine [Codice civile 999, 1596, 1599].

Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie.

Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione [Codice civile 2946] per effetto del non uso protratto per venti anni [Codice civile 970, 1014, n. 1, 1072, 1073, 1166, 2651, 2816, 2934].

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Art. 955

Costruzioni al disotto del suolo

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

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Art. 956

Divieto di proprietà separata delle piantagioni

Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo [Codice civile 952].

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