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Art. 954

Estinzione del diritto di superficie

L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’articolo 2816.

I contratti di locazione [Codice civile 1571], che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine [Codice civile 999, 1596, 1599].

Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie.

Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione [Codice civile 2946] per effetto del non uso protratto per venti anni [Codice civile 970, 1014, n. 1, 1072, 1073, 1166, 2651, 2816, 2934].

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