Art. 952
Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà [Codice civile 934, 953, 954, 955, 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 3, 2812].
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo [Codice civile 956].
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