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TITOLO VI – Della gestione di affari

Art. 2028

Obbligo di continuare la gestione

Chi, senza esservi obbligato [Codice civile 1173], assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente.

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Art. 2029

Capacità del gestore

Il gestore deve avere la capacità di contrattare [Codice civile 1425].

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Art. 2030

Obbligazioni del gestore

Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato [Codice civile 1710].

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa [Codice civile 1176, 1223].

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Art. 2031

Obblighi dell’interessato

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi [Codice civile 1284] dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte [Codice civile 1719, 1720, 1890, 1914].

Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

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Art. 2032

Ratifica dell’interessato

La ratifica [Codice civile 1399] dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato [Codice civile 1703], anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio [Codice civile 1711, 1890].

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