x

x

Art. 2028

Obbligo di continuare la gestione

Chi, senza esservi obbligato [Codice civile 1173], assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.