x

x

Art. 2032

Ratifica dell’interessato

La ratifica [Codice civile 1399] dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato [Codice civile 1703], anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio [Codice civile 1711, 1890].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.