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TITOLO VII – Dell’associazione in partecipazione

Art. 2549

Nozione

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto [Codice civile 1350, n. 9, 2643, n. 10].

Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

[ Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.]

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Art. 2550

Pluralità di associazioni

Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

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Art. 2551

Diritti ed obbligazioni dei terzi

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

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Art. 2552

Diritti dell’associante e dell’associato

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta [Codice civile 2186].

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto [Codice di procedura civile 263] dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno [Codice civile 2261, 2320].

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Art. 2553

Divisione degli utili e delle perdite

Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto [Codice civile 2265].

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Art. 2554

Partecipazione agli utili e alle perdite

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite [Codice civile 2265], e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.

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