x

x

Art. 2553

Divisione degli utili e delle perdite

Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto [Codice civile 2265].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.