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Art. 2552

Diritti dell’associante e dell’associato

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta [Codice civile 2186].

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto [Codice di procedura civile 263] dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno [Codice civile 2261, 2320].

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