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TITOLO XIV – Degli atti dello stato civile

Art. 449

Registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.

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Art. 450

Pubblicità dei registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

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Art. 451

Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [Codice civile 2700; Codice di procedura civile 221], di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [Codice civile 2697].

Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

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Art. 452

Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita [Codice civile 236, 240] o della morte può essere data con ogni mezzo [Codice civile 132].

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

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Art. 453

Annotazioni

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall’autorità giudiziaria.

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Art. 454

Rettificazioni

[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], con la quale si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.]

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Art. 455

Efficacia della sentenza di rettificazione

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati [Codice civile 2909].

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