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Art. 454

Rettificazioni

[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], con la quale si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.]

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