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Art. 451

Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [Codice civile 2700; Codice di procedura civile 221], di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [Codice civile 2697].

Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

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