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CAPO III - COMUNICAZIONI ANTIMAFIA

Art. 87 - Competenza al rilascio della comunicazione antimafia

1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3–bis. (1)

2. Nei casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3–bis, la comunicazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. (2)

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V. (3)

(1) Comma modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. a), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. a), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. a), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(3) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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Art. 88 - Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (1)

2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti. (2)

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (2)

3–bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. (3)

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3–bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all’articolo 87, comma 1. (4)

4–bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (5)

4–ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4–bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all’autorizzazione al subcontratto. (5)

4–quater. Il versamento delle erogazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria. (5)

4–quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua

adozione, all’impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall’articolo 79, comma 5–bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (5)

(1) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.LGS. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(3) Comma inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D. LGS. 218/2012 e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. d), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(4) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D. LGS. 154/2013, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(5) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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Art. 89 - Autocertificazione

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l’informazione antimafia e salvo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4–bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti  di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (1)

2. La predetta dichiarazione è resa dall’interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio–assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

(1) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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Art. 89–bis - Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia (1)

1. Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.

2. L’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.

(1) Articolo inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. d), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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