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Capo I – Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione

Sezione I – Delle opposizioni alla esecuzione

Art. 615

Forma dell’opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata [Codice di procedura civile 491], si può proporre opposizione al precetto [Codice di procedura civile 480] con citazione davanti al giudice competente per materia o valore [Codice di procedura civile 17] e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni [Codice civile 823; Codice di procedura civile 514, 545] si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa [Codice di procedura civile 484]. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

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Art. 616

Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

Se competente per la causa [Codice di procedura civile 17, 27] è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la riassunzione della causa [Codice di procedura civile 630; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125, 126; Codice della navigazione 667]. [La causa è decisa con sentenza non impugnabile].

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Sezione II – Delle opposizioni agli atti esecutivi

Art. 617

Forma dell’opposizione

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [Codice di procedura civile 479, 484].

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione [Codice di procedura civile 491] e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti [Codice civile 2929; Codice di procedura civile 630; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 186; Codice della navigazione 668].

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Art. 618

Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

Il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All’udienza dà con ordinanza [Codice di procedura civile 487] i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.

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Sezione III – Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza

Art. 618-bis

Procedimento

Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e gli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

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