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Art. 615

Forma dell’opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata [Codice di procedura civile 491], si può proporre opposizione al precetto [Codice di procedura civile 480] con citazione davanti al giudice competente per materia o valore [Codice di procedura civile 17] e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni [Codice civile 823; Codice di procedura civile 514, 545] si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa [Codice di procedura civile 484]. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

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