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Art. 616

Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

Se competente per la causa [Codice di procedura civile 17, 27] è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per la riassunzione della causa [Codice di procedura civile 630; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125, 126; Codice della navigazione 667]. [La causa è decisa con sentenza non impugnabile].

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