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Capo IV – Dei procedimenti possessori

Art. 703

Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Le domande di reintegrazione [Codice civile 1168] e di manutenzione [Codice civile 1170] nel possesso si propongono con ricorso [Codice di procedura civile 125] al giudice competente a norma dell’articolo 21 [Codice civile 374, n. 5; Codice di procedura civile 8, 28].

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.

L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma.

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Art. 704

Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Ogni domanda relativa al possesso [Codice civile 1140], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.

La reintegrazione nel possesso [Codice civile 1168] può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703.

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Art. 705

Divieto di proporre giudizio petitorio

Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che la esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore.

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