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Art. 703

Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Le domande di reintegrazione [Codice civile 1168] e di manutenzione [Codice civile 1170] nel possesso si propongono con ricorso [Codice di procedura civile 125] al giudice competente a norma dell’articolo 21 [Codice civile 374, n. 5; Codice di procedura civile 8, 28].

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.

L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma.

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