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Art. 704

Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Ogni domanda relativa al possesso [Codice civile 1140], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.

La reintegrazione nel possesso [Codice civile 1168] può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703.

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