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Capo IV – Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati

 Art. 732

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

I provvedimenti relativi ai minori [Codice civile 315, 343, 344], agli interdetti [Codice civile 414] e agli inabilitati [Codice civile 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [Codice civile 320], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso [Codice di procedura civile 125].

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.

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Art. 733

Vendita di beni

Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati [Codice civile 375, 376], il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario [Codice di procedura civile 59] del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili [Codice civile 812], oppure un cancelliere [Codice civile 58] dello stesso tribunale o un notaio [Codice di procedura civile 68] del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 191].

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Art. 734

Esito negativo dell’incanto

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’articolo 376, primo comma, del codice civile, l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 191].

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