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Art. 733

Vendita di beni

Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati [Codice civile 375, 376], il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario [Codice di procedura civile 59] del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili [Codice civile 812], oppure un cancelliere [Codice civile 58] dello stesso tribunale o un notaio [Codice di procedura civile 68] del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 191].

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