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 Art. 732

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

I provvedimenti relativi ai minori [Codice civile 315, 343, 344], agli interdetti [Codice civile 414] e agli inabilitati [Codice civile 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [Codice civile 320], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso [Codice di procedura civile 125].

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.

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