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Capo V – Del curatore dell’eredità giacente

Art. 781

Notificazione del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente [Codice civile 528, 531, 644] è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 193].

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Art. 782

Vigilanza del giudice

L’amministrazione del curatore [Codice civile 529] si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [Codice civile 530; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 193].

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Art. 783

Vendita di beni ereditari

La vendita dei beni mobili [Codice civile 812] deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario [Codice civile 529; Codice di procedura civile 769], salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto [Codice di procedura civile 135] in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente [Codice di procedura civile 742-bis].

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