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Art. 783

Vendita di beni ereditari

La vendita dei beni mobili [Codice civile 812] deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario [Codice civile 529; Codice di procedura civile 769], salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto [Codice di procedura civile 135] in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente [Codice di procedura civile 742-bis].

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