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Art. 782

Vigilanza del giudice

L’amministrazione del curatore [Codice civile 529] si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [Codice civile 530; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 193].

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