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TITOLO III – Della copia e della collazione di atti pubblici

Art. 743

Copia degli atti

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [Codice civile 2714, 2715], ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo [Codice civile 2673; Codice di procedura civile 57, 58].

La copia d’un testamento pubblico [Codice civile 603] non può essere spedita durante la vita del testatore tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

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Art. 744

Copie o estratti da pubblici registri

I cancellieri [Codice di procedura civile 57] e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti [Codice civile 2714], sotto pena dei danni e delle spese.

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Art. 745

Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di pace, [al pretore, o] al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’articolo 743, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente[, il pretore] o il giudice di pace provvede con decreto [Codice di procedura civile 135], sentito il pubblico ufficiale.

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Art. 746

Collazione di copie

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto [Codice di procedura civile 135] le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.

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