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Art. 746

Collazione di copie

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto [Codice di procedura civile 135] le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.

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